Per consentire la raccolta, l’elaborazione, lo scambio e l’archiviazione di dati e documenti finalizzati alla produzione di informazioni necessarie ai fini della analisi, rappresentazione e governo di fenomeni di interesse regionale, la legge istituisce il sistema informativo regionale ed il sistema statistico regionale, senza pregiudizio delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.