È istituito il sistema informativo regionale (SIR) quale sistema unitario del patrimonio informativo della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all’articolo 2 della L.R. 54/2009, al fine di garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze proprie di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati.
Il SIR:
• garantisce l’interoperabilità delle sue componenti, attraverso l’infrastruttura di rete regionale e la confrontabilità, l’aggiornamento e l’affidabilità dei dati e delle informazioni che lo costituiscono;
• è conformato in modo da ricavare e da utilizzare le informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale nonché per le funzioni, comprese quelle statistiche, inerenti l’assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente;
• valorizza le risorse informative già esistenti sul territorio regionale e ne garantisce la interoperabilità con i sistemi informativi previsti a livello statale, costituendo lo strumento di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca e con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico.